PER LA CASSAZIONE PENALE E' REATO NON PAGARE SCF

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13/09/2007 13:25 #26012 da Morpheus
ho visto ma non è pubblicata da nessuna parte, non almeno nei siti di mia conoscenza... leggerne il contenuto aiuterebbe e parecchio.

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16/09/2007 09:13 - 16/09/2007 09:16 #26077 da
Buongiorno ragazzi. Passato bene l'estate ? Torno dopo qualche mese e rispunta la questione Scf ?
Come molti di voi sapranno, l'ho sempre pagata, o meglio, da quando ho acquisito il controllo della radio ne ho regolarizzato la posizione; a fine mese mi scade proprio la rata trimestrale.
Che poi sia stata la Cassazione a dichiararne la leicità, come dice Morpheus, che saluto caramente, bisognerebbe leggere interamente la sentenza.

Io gli ho detto che nei 16 Euro che pago per un CD sono già compresi alla grande tutti i costi della casa discografica e della "creatività" dell'artista...
Allora a che cacchio lo pago a fare un CD? Da che cosa sono determinati i costi di un CD?

Torniamo al discorso principale. Se tu acquisti il cd da privato allora non devi versare nulla; se ad acquistarlo è una società (di qualunque tipologia) e ne trae un profitto allora il discorso cambia. Il tuo discorso, a prima vista varrebbe anche per la Siae ! Nel prezzo di vendita è già compresa una percentuale che viene girata agli autori ed editori eppure l'emittente è chiamata al versamento di un'ulteriore balzello per la messa in onda e l'introito generato.

In sintesi, le radio devono pagare la siae e la scf, ma a loro volta devono essere pagate per l'uso pubblico che ne fanno ad esempio gli esercizi commerciali.
Se hai una radio, esponi la cosa a un buon legale, e se credi chiedi anche tu a loro i soldi che ti spettano. 

Irrealizzabile per vari motivi. In primis, per le emittenti locali, un negozio che diffonde al pubblico il proprio segnale è pubblicità gratuita: Il vecchio motto resta sempre in piedi "Parlane bene, parlane male, purchè ne parli" !
Quindi dovremmo ringraziarli per aver scelto proprio la nostra emittente tra le centinaia in banda. Secondo, se davvero fossero chiamati a pagare un balzello alle radio, il 99% di questi esercizi opterebbero per la diffusione di semplici compilation, senza spot, senza speakerato, senza news, senza rubriche, senza interferenze ecc. Compri alcuni cd, un multi lettore ed il gioco è fatto.
Terzo ed ultimo, se per qualsiasi ragione dovessero scegliere un'emittente, in maggioranza punterebbero su qualche network nazionale.
Assolutamente non applicabile !

...e quante volte vogliono farsi pagare per la stessa musica ?

Tutte le volte che avviene una diffusione pubblica (una sorta di matrioska). La radio paga per l'emissione, il bar riceve dalla radio e diffonde al pubblico e quindi paga ! Se a ricevere il segnale fosse un semplice privato nulla gli sarebbe chiesto e la catena si chiuderebbe lì.
Ultima Modifica 16/09/2007 09:16 da .

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16/09/2007 16:10 - 16/09/2007 16:16 #26085 da Morpheus
Un saluto anche a te Filippo ... sono d'accordo, sarebbe utile leggerla per rendersi conto anzitutto di cosa parla e su cosa interviene.
Ho letto 3 o 4 versioni della notizia e tolte le banalità (le cose scontate e strarisapute tipo se uno riproduce un fonogramma di un produttore deve essere preventivamente autorizzato dallo stesso), ognuna di queste sembra dire una csa diversa, questione di interpretazioni della "velina", probabilmente.
Sul Sole 24ore, ad esempio, a differenza di altri si scrive che il ricorso non è della radio (contro bene non si cosa) ma è contro una decisione del Tribunale del Riesame che impone il dissequestro dei file. Infatti, ma vado a ricordo, Radio Reggio è stata scagionata dall'ipotesi di reato formulata nei processi, la Cassazione sembrerebbe intervenire solo sulla decisione di dissequestro con le motivazioni che abbiamo letto. Sarebbe utile sapere cosa ha effettivamente fatto Radio Reggio, di cosa è stata accusata e come si sono conclusi i processi.
Incomprensibile è secondo me, dalle letture delle notizie vedere come una Cassazione Penale intervenga sulle funzioni istituzionali della SIAE, non credo che lo possa fare se non tenendo conto dei pronunciamenti del Consiglio di Stato, chiarissimo in merito. L'art. 180 stabilisce in modo inequivocabile queste funzioni, penso che non vi siano dubbi.
Sempre sul Sole sembra di capire che "riprodurre" voglia dire fare ascoltare, impossibile che questo errore lo abbia commesso la Cassazione, resta solo il giornale che ha male riportato la notizia.
Ultima Modifica 16/09/2007 16:16 da .

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19/09/2007 19:33 #26136 da Morpheus
sto finalmente leggendo questa sentenza della Cassazione, una lunga lettura che mi porterà via un po' di tempo. Una prima annotazione però si può fare, tanto per sottolineare in quali e quanti modi si può dare una notizia.  La Suprema Corte non ha respinto il ricorso del legale rappresentate di una emittente di Reggio Emilia, come ci dice la nota della Fimi ma ha annullato le ordinanze del Tribunale del riesame che aveva disposto il dissequestro dei file della radio ritenendo "illegittimo" il sequestro preventivo disposto nell'ottobre 2006.
La Corte ha quindi rinviato l'atto al Tribunale che dovrà rivalutare il caso.
Questo è un primo dato che già la dice lunga, ci sono poi è vero i principi enunciati dala Corte che tenterò di approfondire in seguito

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  • felipe
19/09/2007 21:15 #26141 da felipe
potresti farmi avere la sentenza ???

grazie

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19/09/2007 23:10 - 19/09/2007 23:15 #26142 da
Ciao. Ritengo sia poco utile alla discussione dire "io ce l'ho" e non mostrarla a tutti. Ho cercato su internet e ho trovato la sentenza di cui trattasi nel sito della FIMI, che molto correttamente la ALLEGA alla sua dichiarazione. Il link per scaricarla:
www.fimi.it/documenti/cassazione00626-20...nessi%20blank%20.pdf

Mi permetto di far notare a tutti, invitando a leggerlo, il punto 5 della sentenza dove si legge che "l'esclusiva riservata ex lege alla Siae deve intendersi limitata ai soli diritti patrimoniali " e che "nessun mandato risulta conferito alla Siae per la gestione dei diritti connessi"

La questione, come è ovvio, tratta -è vero- del caso di una emittente di Reggio Emilia secondo la quale, pagando la sola Siae, dovevano intendersi assolti anche i diritti connessi dei discografici, ma leggendo bene, si evince anche (e questo non farà piacere a molti) che la radio disponeva anche di 19.250 files mp3 (dicasi diciannovemiladuecentocinquanta).

Ciò riprova solo (e questa è una sintesi molto sintetica) che non si possono detenere e utilizzare files mp3 senza che si abbiano anche i loro originali con tanto di bollino.

Inoltre, la stessa Cassazione nella medesima sentenza, vorrete notare come riconosce che i diritti connessi sono diritti diversi da quelli che tutela la Siae, e la cui utilizzazione economica spetta ad altri, fra cui le emittenti radiotelevisive per quanto concerne l'art. 79 della LDA (vedere alla fine della pag. 6 della sentenza), come si era scritto all'inizio di questo argomento.

Questo, molto molto in sintesi, sia per non tediare nessuno, sia per dirla con parole semplici.

Prima di continuare a dire cose di ogni tipo, sarebbe bene che ognuno leggesse la sentenza e -magari- chiedesse al proprio legale "cosa significa".

Ciao a tutti.

Ultima Modifica 19/09/2007 23:15 da .

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20/09/2007 00:26 #26143 da
Buonasera al Forum. Ho letto la sentenza, concordo pienamente con il punto di vista secondo cui diritti connessi spettano -anche per la Cassazione- anche alle emittenti radiotelevisive.

Non c'entrano le matrioske, nè altri giochi di scatole cinesi. I diritti sono DI-VER-SI. Il suggerimento che ho letto, di chiedere ai vostri legali, mi sembra quantomai appropriato. Così si evita almeno di perdere tempo in discussioni puramente opinabili.

Non voglio dilungarmi sul punto, ma non per spocchia o altro. Solo per non offrire "il destro" a chi magari può avere interesse a diffondere interpretazioni non corrette. Chissà... forse anche siae & c. leggono (e magari commentano) quello che scrivete in questo forum.

Tornando alla questione dei diritti connessi di cui all'art. 79 della LDA (ripresi e confermati anche dalla Cassazione Penale in quella sentenza di cui parliamo), faccio un esempio semplice: nessuno obbliga la tua radio a trasmettere brani tutelati da siae o files "liquidi" (gli mp3) tutelati (anche secondo la sentenza di cui parliamo) da scf. Se lo fai, paghi.

Alla stessa maniera, nessuno obbliga il tuo bar a detenere il possesso di una radio o di una tv e ad usarla per intrattenere i clienti. Alla stessa maniera, se lo fai, devi pagare.

Chi pagare ? Il proprietario di quel diritto connesso. O meglio " i " proprietari. Cioè le radio e/o le TV. Sono loro (cioè siamo noi) i titolari di questo diritto.

Comunque, questo è il puro e semplice concetto che andiamo affermando da tempo, per cui abbiamo trovato già altre sentenze (anche di Giustizia Amministrativa), e altro che qui ometto ma che se qualcuno lo desidera, potrò fornire in privato.

In conclusione, un invito: anzichè industriarvi a dire perchè le radio non dovrebbero percepire ciò che spetta loro se in esercizi pubblici si fa uso delle loro trasmissioni, vi chiedo semplicemente di provare a ragionare "al contrario" (contrario, secondo il modo di vedere di chi parla di matrioske e di chi gli da ragione).

E poi, la domanda di prassi: ma se vi devono dare dei soldi, vi fa tanto schifo (e si tratta di diritti -quindi somme- che si estinguono solo dopo cinquanta anni) ? Fate piuttosto un pò di conti. E, ovviamente, fate infine come vi par meglio.

Se serve a qualcuno, la nostra e-mail è assoradio@gmail.com

saluti a tutti

Assoradio

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20/09/2007 08:06 - 20/09/2007 08:31 #26144 da Morpheus
tutto torna al riesame e (posto che la radio quei brani li stesse utilizzando per la sua attività) non si potrà che concludere di nuovo con il dissequestro. In tutta la lettura manca un dato fondamentale, è pur vero che se riproduco (duplico) un fonogramma del produttore a lui dovrò chiedere il permesso e conseguentemente usandolo (art. 73) a lui andrà riconosciuto il compenso previsto (ma non certo con licenza a parte che non esiste) ma è anche vero che non facendo ciò, nulla devo.
In tutta la lettura, dicevo, c'è solo un rapido accenno alla cosiddetta "copia tecnica" prevista per legge e svincolata dal produttore perché altra cosa rispetto alla "proprietà" specifica del produttore:
Art. 55

1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto, l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi.


Risultata incredibile leggere che i "supporti"riconducibili alla scf siano stati determinati "a campione" ... bah...
Mi pare comunque che si sia ancora al dover stabilire se quei file sono o meno "corpo del reato" sono cioè, per dirla meglio, illeciti.

Ultima Modifica 20/09/2007 08:31 da .

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20/09/2007 08:58 #26145 da

Ciò riprova solo (e questa è una sintesi molto sintetica) che non si possono detenere e utilizzare files mp3 senza che si abbiano anche i loro originali con tanto di bollino.


Questo non è vero. Ho sentito almeno 3 - 4 persone alla SIAE proprio la settimana scorsa. Mi hanno confermato che se l'mp3 è regolarmente acquistato da un sito in regola con la SIAE, l'opera è da ritenersi valida per quanto riguarda anche la radiodiffusione sia in FM che via Web.
Naturalmente è necessario conservare le ricevute di acquisto da esibire ad un eventuale controllo della Guardia di Finanza.

Stessa cosa dicasi per la SCF, anche la stessa SCF mi ha confermato quanto mi ha detto la SIAE.

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20/09/2007 09:37 - 20/09/2007 09:39 #26146 da
Vorrei osservare in merito agli ultimi due interventi che:

1) circa le copie tecniche, è vero che la radio può fare una copia del brano registrandolo su filo, nastro o analogo supporto, ma solo ai fini di una diffusione differita, e che poi dopo l'uso quella copia va distrutta. Se fai una copia in mp3 e la tieni nella regia e la usi e la riusi, quella non è una diffusione differita, ma un uso vero e proprio, ed è su questo che si basa la scf per chiedere soldi alle radio

2) circa il download dei files mp3 da siti "in regola con la siae", il download è sempre riservato ad uso privato; se la radio paga scf, acquisisce evidentemente il diritto di far uso di mp3 che abbia lecitamente acquisito quindi anche dai siti web, in certo qual modo, anche se in tale caso rimane il problema di giustificare le spese di acquisto online in bilancio perchè non credo ci sia qualcuno che rilascia fattura (ma in questo caso, forse basterebbe acquistare all'estero, in paesi esenti dall'iva, per giustificare in qualche modo l'acquisto)



Ultima Modifica 20/09/2007 09:39 da .

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20/09/2007 10:55 #26147 da Morpheus
1) Forse aiuta a farsi un quadro.
www.altalex.com/index.php?idnot=8060

2) ha ragione Mirko pur con la spiegazione un po' naif della siae. Chiunque può confermarlo.

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20/09/2007 11:05 #26148 da Paolo F.
Vorrei aggiungere qualcosa in merito ai siti di download legali

2) circa il download dei files mp3 da siti "in regola con la siae", il download è sempre riservato ad uso privato;


Riporto:
Fai un uso corretto dei brani. I Brani sono resi disponibili per un utilizzo esclusivamente privato e non commerciale. L'utilizzo per qualsiasi altra finalità o scopo è una violazione delle vigenti leggi sul diritto d'autore.
Non effettuare utilizzi di questi brani diversi da quelli consentiti in relazione a ciascun brano. Si applicano ai brani accessibili da questo sito le stesse restrizioni relative alla tutela del diritto d'autore che sono applicate in generale anche alle cassette audio e ai CD.


S'è il solito problema linguistico... utilizzo privato e non commerciale... significa che è mio personale ma non posso venderlo... ma l'uso per altra finalità vado contro la legge d'autore... ma essendo autorizzato dall'autore tramite la licenza SIAE... non incorro in alcuna violazione...

In più sotto dicono che rientra nella tutela del diritto d'autore e conferma che si applicano le regole restrittive dei CD... quindi FILE=CD...  come io compro un CD "per uso privato" (non esistono CD con scritto per pubblico utilizzo) lo trasmetto in quanto autorizzato SIAE quindi stessa cosa è per il FILE regolarmente scaricato.

Saluti. Paolo F.

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