L’AGCOM EMANA IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC), CHE ENTRERA’ IN VIGORE IL PROSSIMO 2 MARZO.
Con la delibera n 666/08/CONS del 28 novembre 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2009, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il nuovo regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (ROC). Tale nuovo regolamento, che entrerà in vigore dal prossimo 2 marzo, ha abrogato le disposizioni contenute nella delibera n. 236/01/CONS e successive modificazioni e costituisce, allo stato, un testo unico in materia di tenuta e gestione del ROC. Numerose le novità introdotte dal nuovo regolamento, tra le quali si cita: · l’ampliamento del numero dei soggetti tenuti all’iscrizione, alla luce degli interventi legislativi; · la revisione della modulistica, alla luce delle nuove tipologie di operatori tenute all’iscrizione al ROC e delle esigenze amministrative emerse nella gestione del registro; · la riduzione del termine per la conclusione del procedimento di iscrizione al registro da sessanta a trenta giorni; · la previsione della cancellazione d’ufficio dal registro; · la previsione di un codice alfanumerico identificativo degli impianti radiotelevisivi presenti nella sezione speciale impianti radiotelevisivi del registro (c.d. “catasto delle frequenze”); · un ampliamento del termine - come richiesto da AERANTI-CORALLO - da trenta a sessanta giorni per comunicare variazioni relative agli impianti radiotelevisivi.
E’ stato completamente rivisto, in relazione all’ampliamento dei soggetti tenuti all’iscrizione al ROC e alle novità introdotte dalla riforma del diritto societario, il modello attualmente utilizzato (mod. 4/ROC); in particolare, con il nuovo regolamento saranno tenuti all’iscrizione al ROC: gli operatori di rete; i fornitori di contenuti; i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione; le imprese concessionarie di pubblicità; le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi; le agenzie di stampa a carattere nazionale; gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste; i soggetti esercenti l’editoria elettronica; le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.
Tutta la modulistica assume una nuova intestazione (da REG a ROC), che consentirà una più agevole ricerca documentale riferita a periodi anteriori o posteriori all’entrata in vigore del nuovo regolamento.
Con riferimento ai termini per la presentazione della domanda di iscrizione al registro, sono stati previsti sessanta giorni dalla data di inizio della nuova attività. Infine, è stata rivisitata la disciplina relativa al “Catasto nazionale delle frequenze” (vedi Teleradiofax n. 2/2009), con la previsione del solo invio telematico (in luogo dell’invio del cd-rom) dei dati relativi agli impianti televisivi eserciti.
Il testo della delibera n. 666/08/CONS e i relativi allegati sono disponibili nel sito
www.aeranticorallo.it, sezione “Normativa”, sottosezione “Normativa relativa al registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) e alla Informativa economica di sistema (I.E.S.)”.