Dall'assoziazione Conna abbiamo ricevuto quanto segue:
Per i giorni di sabato 6 e di domenica 7 giugno 2009 (elezioni europee) sono stati convocati i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. In attesa che l'Autorità per le garanzie emani eventuali, ulteriori disposizioni dettagliate, ricordiamo gli obblighi principali che hanno le emittenti, dovute al Codice di autoregolamentazione.
Si rammenta in particolare alle emittenti televisive e radiofoniche che i messaggi politici a pagamento relativi alle elezioni europee possono già essere trasmessi con le modalità previste agli articoli 5, 6 e 7 del Decreto 8 aprile 2004 (per comodità riportiamo di seguito i tre articoli principali ndr).
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale (fino alla mezzanotte di venerdì 5 giugno), le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento, devono praticare, per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi, condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici, dando notizia dell'offerta di spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: “Messaggio elettorale a pagamento”, con l'indicazione del soggetto politico committente.
Per le emittenti televisive locali i messaggi devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: “Messaggio elettorale a pagamento”, con l'indicazione del soggetto politico committente.
Articoli contenuti nel Codice di autoregolamentazione firmato dal Conna a Roma presso il
Ministero delle Comunicazioni l'8 aprile 2004 ai sensi della legge 6 novembre 2003 n. 313.
Art. 1/4 omissis
Art. 5.
Messaggi politici autogestiti
1. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti
radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi
politici autogestiti a pagamento, come disciplinati dal successivo
art. 6.
2. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti
radiofoniche e televisive locali possono, altresi', trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, come disciplinati
dalla vigente normativa e, in particolare, dall'art. 4, commi 3 e 5,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. Al di fuori del periodo elettorale o referendario le emittenti
radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi
politici autogestiti a pagamento, secondo le modalita' di cui al
successivo art. 7.
Art. 6.
Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o
referendario
1. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi di cui al
presente comma devono essere praticate condizioni economiche uniformi
a tutti i soggetti politici.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di
indizione del referendum, fino a tutto il penultimo giorno
antecedente la consultazione elettorale o referendaria, le emittenti
radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi
di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei
relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al
giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni
consecutivi.
3. Nell'avviso le emittenti radiofoniche e televisive locali
informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale
viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, e'
depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne
abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con
l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi
possono essere prenotati;
b) le modalita' di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente
determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva
locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi.
4. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere
conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
5. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di
cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior
favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
6. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e' tenuta a
praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non
superiore al 70% del listino di pubblicita' tabellare. I soggetti
politici interessati possono richiedere di verificare in modo
documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state
determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i
messaggi di cui al comma 1.
7. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma
1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere
indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
8. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 2 e 3
costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o
referendario.
9. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al
comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del
seguente contenuto: «Messaggio elettorale/referendario a pagamento»,
con l'indicazione del soggetto politico committente.
10. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma
i devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la
seguente dicitura: «Messaggio elettorale/referendario a pagamento»,
con l'indicazione del soggetto politico committente.
11. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono
stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di
singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti
dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun
candidato.
Art. 7.
Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo non elettorale o
non referendario
1. In periodo non elettorale o non referendario le emittenti
radiofoniche e televisive locali possono diffondere messaggi politici
autogestiti a pagamento, in conformita' alle disposizioni di cui
all'art. 6, commi 1, 5, 6 e 7.
2. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al
comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del
seguente contenuto: «Messaggio politico a pagamento», con
l'indicazione del soggetto politico committente.
3. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma
1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la
seguente dicitura: «Messaggio politico a pagamento», con
l'indicazione del soggetto politico committente.
omissis