@John certo John, l'iscrizione bisogna farla da anni, mi riferivo al fatto che "bisogna" per forza, obbligatoriamente indicare il contratto dell'innominabile. Pena, chessò, la decadenza dell'iscrizione.
Non conosco il modello da compilare ma mi sembrerebbe piuttosto improbabile. Un po' di amministrativo ci capisco e, per quanto complicatissimo, ho presente come si forma e di cosa si può comporre un dosumento del tipo.
@PaneL : se la leggi così non è quello che intendevo dire. Intendevo solamente dire che il CdS ci fa capire che è la SIAE il solo ente pubblico che rilascia,incassa e ripertisce i proventi che arrivano da certi utenti (le attività indicate all'rt. 180). E' l'unico proprio perché soggetto di natura pubblica.
Quello che succede dopo, come detto, non è ciò che volevo portare all'interesse vostro.
E' come se pagassi una tassa, per esempio. Come utente pago l'ammontare ad un soggetto istituzionalmente investito a incassarla (l'esattore). Quel soggetto poi, saprà se la tassa così come deve essere messa in cassa, oppure se va separata in parti diverse da destinare ad altri soggetti che la debbono ricevere.
Proviamo a prendere in esame l'art. 180
TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore
Art. 180
L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
Qui, semplificando al massimo si dice che solo la SIAE, tra le alte, ha il potere di rilasciare le licenze che servono alla radio o alla discoteca per esercitare la sua attività rispettando l'obbligo previsto dalla legge.
Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
Questo è un passaggio importante. In virtù del monopolio di cui sopra, la SIAE rilascia le licenze di cui dicevamo per "conto e nell'interesse degli aventi diritto" (1). La legge protegge TUTTI gli aventi diritto perciò quelle licenza contengono (rappresentano) attraverso la SIAE sia i diritti d'autore che quelli connessi. Non è un "in più" di secondario, di ricevuto per convenzione ma un compito principale, di carattere istituzionale.
La SIAE è l'esattore che incassa i proventi delle licenze (2), ciò che io, tu primaradio, john etc paghiamo per la nostra attività radiofonica, di pubblica esecuzione o altro. La SIAE avendo l'obbligo di rappresentare gli aventi diritto (che non sono solo gliautori) fa si che l'obolo da noi pagato ci metta nella condizione di aver assolto quanto ci compete, in tutto e per tutto. Se la SIAE dimentica di assolvere a questo obbligo di rappresentanza son problemi della SIAE, forse e dico forse si potrebbe arrivare, nel caso i proventi fossero mancanti dei connessi dell'art. 73, a richiedere a noi un'integrazione ma a farlo sarà solo la SIAE per effetto di quel potere. Ma dico forse (l'integrazione)
L'attività della Società si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
Anche questo passaggio mi pare piuttosto chiaro. Qui si il riferimento è esclusivamente verso gli autori e ci dice che l'autore può esercitare direttamente i suoi diritti quando, per esempio, non mette sotto tutela SIAE le sue opere.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.
Altro passaggio cruciale. Qui è cristallino come i proventi da noi paghiamo siano composti da più parti, tanto che una di queste parti deve essere riservata assolutamente all'autore. Non c'è dubbio alcuno che se io ho pagato 10 euro, assolvendo al mio dovere, lo faccio sapendo che in quella quota c'è già tutto ciò che serve.
Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suo successori od aventi causa.
I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla SIAE., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Cassa di previdenza dei soci della SIAE, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
Questo in grassetto perché merita