CONDIVISIONE VIA INTERNET ILLEGALE - MAXI OPERAZIONE IN 10 REGIONI

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10 Jul 2006 00:35 #18170 by
Astenendomi dal fare commenti sulla condivisione di musica in rete, ritengo opportuno segnalare questa notizia:


La Polizia Postale e delle Comunicazioni di Reggio Calabria ha portato a termine una operazione, contro il fenomeno della violazione del diritto d’autore nella rete Internet, con l’esecuzione, in 10 regioni italiane di 17 provvedimenti di perquisizione e sequestro, emessi dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Le perquisizioni hanno portato al sequestro di 14 personal computer, 8 hard disk, 3 portatili, 7.000 cd e dvd, già pronti per la vendita. E’ stato inoltre sequestrato un sito internet, gestito da due cittadini campani, attraverso il quale era possibile effettuare il download di opere cinematografiche, di recente visione, e di software.

Il sito aveva un’area riservata, alla quale potevano accedere tutti quelli che avevano già effettuato degli acquisti e pertanto in possesso di una password. Gli indagati sono stati tutti denunciati per violazione degli artt. 171 bis e ter della legge sul diritto d’autore.


la notizia è di ieri, 8 luglio 2005... saluti

Roberto - Staff Assoradio

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10 Jul 2006 08:49 #18173 by
Per completezza, ecco gli articoli di Legge citati nella notizia:

Art. 171-bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque per trarne profitto:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102­ quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici


ciao a tutti

Roberto - Staff Assoradio

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10 Jul 2006 08:51 - 10 Jul 2006 09:01 #18174 by Morpheus
giusto roberto ma la condivisione non è il reato contestato. Il reato di "condivisione" è all'art. 171 ma questi simpatici signori facevano altro. per quanto se ne sa, i 2 personaggi offrivano il servizio di download fornendo password per l'accesso a zone chuse di un sito. La posizione degli utenti, stando così le cose, si può ascrive all'illecito amministrativo (174-ter) fermo restando le azione civili gli aventi diritto possono intraprendere nei loro confronti

Ciao
Massimo

PS: attento perchè hai postato il 171-ter nella versione del prima ultima modifica. E' stato ripristinato lo "scopo di lucro"
Last edit: 10 Jul 2006 09:01 by .

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10 Jul 2006 08:59 #18175 by
Se tu ritieni che non sia condivisione, sono fatti tuoi. La Legge parla chiaro. Ci sono un sacco di siti da cui si scaricano files contenenti musica alla stessa maniera di come facevano i due signori "pizzicati". Ciao
Jenny Ferrara - Staff Assoradio

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10 Jul 2006 09:05 #18176 by Morpheus
o mamma mia ragazzi la condivisione è un altra cosa ...


ITALIA, DENUNCE PER DOWNLOAD ILLEGALE
La Polizia Postale ha portato a termine un'operazione contro un sito
che offriva il download di materiale protetto, in particolare film e
software. Perquisizioni e sequestri
URL: punto-informatico.it/pi.asp?id=1560517

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10 Jul 2006 09:47 #18177 by
E' la stessa che ho dato io. Guarda che le persone sanno leggere e capire. Ciao
Roberto - Staff Assoradio

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10 Jul 2006 12:18 - 10 Jul 2006 16:20 #18187 by Morpheus
Allora ti ringrazio Roberto, oggi ho imparato che condivisione e download sono la stessa cosa.
Non lo sapevo.
;D
Grazie
Massimo

edit:
ti passo comunque, il link all'ultima versione degli articoli che hai postato con in più anche la fattispecie di reato della messa a disposizione
www.senato.it/parlam/leggi/05043l.htm

...

Art. 3.
Interventi per i beni e le attivita' culturali
....

3-ter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;".

3-quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato".

3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "per trarne profitto" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di lucro"".
.....

Last edit: 10 Jul 2006 16:20 by .

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10 Jul 2006 23:31 #18192 by
Ciao Massimo. Onde evitare di tediare il forum, visto che ce l'hai su con Assoradio, puoi scrivere direttamente alla ns mail. Fai il diggei, e lascia agli editori il mestiere di editori. Le Leggi sono chiare, non c'è bisogno che tu ripeta quel che diciamo già noi. Grazie, comunque per le sottolineature. Ciao
Alex - Staff Assoradio

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11 Jul 2006 00:36 #18193 by raimro
Torno a dirlo ad entrambi: vi scrivete privatamente, magari in PM, oppure ai vostri siti? Faccio proprio l'appello di altri storici forumisti e utenti di MB Studio ad evitare le polemiche personali o situazioni che potrebbero indurle, senza peraltro chiarire i dubbi di una confusione normativa ormai indubbia.

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11 Jul 2006 07:56 #18194 by
Scusa RAIMRO, ti ringrazio per rimarcare anche tu l'invito che ho già rivolto ad altri. Ma credo sappiano leggere. Ciao
Roberto - Staff Assoradio

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11 Jul 2006 08:44 - 11 Jul 2006 08:51 #18195 by Morpheus
faccio il diggei ( o digay se preferisci, oppure ai vut fer il diggey, ti propri imbezel (mi perdonino gli amici bolognesi), come credi) e faccio ANCHE il gestore che nel campo dei locali corrisponde alla figura dell'editore Tralascio la mia decennale esperienza in radio non SOLO come diggei .. ma visto che continuavi a ripete che la legge parla chiaro mi era sembrato utili renderti edotto che la legge è cambiata, si è evoluta. Visto che la giurisprudenza sembra non interessarti almeno non corri il rischio di fare brutte figure citando leggi che non sono più in vigore. Pensa che ero convinto di farti un favore e di farlo a coloro cercavano di farsi una propria idea sulla base però di informazione sbagliate. Che stupido che sono stato.

Per raimo: preferisco essere bannato se lo ritieni opportuno, se ritieni il mio comportamento scorretto certo non avrò nulla da ecepire ma, di fronte a notizie non corrette ho la pessima abitudine di cercare di darne notizia a quanti più possibile.
Last edit: 11 Jul 2006 08:51 by .

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11 Jul 2006 09:16 #18196 by
Fai il gestore di quel che vuoi; le radio sono cosa diversa. La norma citata (art. 171bis eccetera) è quella ripresa dal testo della notizia. Certo, avrai un ben preciso motivo per cercare sempre di denigrare Assoradio. Firmati un pò...
Roberto de Marinis - Staff Assoradio

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